0584/768895
Via Federigi,35 - 55047 Querceta (LU)
info@gruppoangeli.com
LinkedIn

News

SENTENZA - Il valore degli Accordi Stato Regione

Ambiente & Sicurezza
Il fatto 

Nell'aprile 2012 dopo un sopralluogo effettuato presso i locali della ditta del ricorrente, l'ispettore aveva richiesto l'esibizione della documentazione attestante la formazione dei lavoratori. Tuttavia, in data 23 aprile, solo una parte della documentazione richiesta venne consegnata da un lavoratore, munito di apposita delega.
Rilevata, dunque, l'insufficienza della documentazione prevista dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, al ricorrente venne elevata regolare contravvenzione. 
Il teste, rispondendo a specifiche domande della difesa dell'imputato e visionata la documentazione dalla stessa prodotta, riferiva inoltre che, sulla base dei documenti prodotti ed acquisiti, la formazione impartita dall'imputato ai propri lavoratori non poteva essere considerata sufficiente ed adeguata perché, in un primo momento, erano stati consegnati agli ispettori solo i test di ingresso e, solo successivamente, documentazione irrilevante con quanto richiesto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 o comunque corsi di formazione della durata nettamente inferiore a quella richiesta dalla normativa vigente in materia.

Il ricorso

L'imputato ha fatto ricorso sostenendo in particolare che non è corretto applicare retroattivamente i requisiti di completezza e richiesti dagli Accordi a corsi che erano stati svolti prima degli accordi stessi. In sostanza, secondo il ricorrente, il Dlgs 81/2008 sarebbe una norma in bianco che stabilisce la sanzione e definisce il precetto in termini generali, e rimanda a un precetto secondario (gli Accordi) per specificare tutti gli aspetti di carattere tecnico e specifico necessari. Da questo assunto, ne deduce che prima dell'entrata in vigore della norma che specifica gli aspetti tecnici non era possibile individuare requisiti oggettivi per attestare la formazione. 

L'analisi della Cassazione

La Cassazione ha rigettato il ricorso stabilendo prima di tutto che gli Accordi non costituiscono un atto normativo extrapenale integrativo del precetto D.lgs 81/2008.

In secondo luogo, ricorda che il medesimo principio che sostiene gli Accordi era presente già nell’articolo 22 d.lgs. n. 626 del 1994 che "rimandava il raggiungimento di intese interministeriali che stabilissero i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese". Fu varato infatti il decreto ministeriale 16 gennaio 1997 che individuava i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, prevedendo (articolo 4) che fosse rilasciata l’attestazione dell’avvenuta formazione con onere di conservazione della stessa da parte del datore di lavoro.

Inoltre già l'Accordo stesso smentisce la deduzione dell'imputato in quanto l'allegato A punto 10 precisa che "In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato — entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo — corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dei presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi".


Scarica la sentenza completa

Condividi su:

Ambiente e Sicurezza: Le altre News