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Rischio chimico sul lavoro, l’opuscolo di approfondimento Anfos 

Ambiente & Sicurezza
La presenza di un agente chimico in ambiente di lavoro non rappresenta di per sé un rischio professionale; tuttavia per le sue caratteristiche chimico/fisiche si ha la possibilità di rischio chimico quando sono presenti:

rischi per la sicurezza (rischi infortunistici), come in caso di incendio, esplosioni, contatto con sostanze aggressive e/o corrosive (ustioni chimiche, corrosione di materiali e degrado di impianti, ecc.
rischi per la salute (rischi igienico-ambientali), come in caso di esposizioni a sostanze tossiche e/o nocive e, se assorbite, con potenziale compromissione dell’equilibrio biologico (intossicazione o malattie professionale)
Tra gli opuscoli di approfondimento Anfos, analizziamo l’opuscolo Il rischio chimico in ambiente di lavoro nei luoghi di lavoro.

Agente chimico, cos’è

Si definisce agente chimico:

“Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.

Pertanto, rientrano nella definizione di “agente chimico” anche:
  • i cementi
  • le amalgame
  • il fumo di saldatura
  • i rifiuti costituiti da residui di lavorazione
Le 4 categorie degli agenti chimici

Ai fini della valutazione del rischio chimico in ambienti di lavoro i prodotti chimici possono essere raggruppati in 4 categorie:
  • pericolosi, appartenenti ad una specifica classe di pericolo, per cui sono state prodotte delle etichette e delle corrispondenti schede dati di sicurezza
  • pericolosi ma non necessariamente classificati dalla normativa come tali, oppure classificati come pericolosi ma di cui è impossibile reperire informazioni di etichetta o schede dati di sicurezza poiché sono prodotti dai processi in atto (fumi di saldatura, intermedi di reazione, nebbie, polveri,…)
  • non pericolosi, senza caratteristiche di pericolosità, ma utilizzati in condizioni di lavoro tale (pressione, temperatura,…) da poter andare a rappresentare un rischio per il lavoratore che ne viene in contatto (ad esempio l’utilizzo di azoto liquido)
  • non pericolosi, senza caratteristiche di pericolosità, ed il cui utilizzo è in condizioni tali da non rappresentare alcun rischio per l’operatore
Le categorie di pericolo

Per quanto riguarda i rischi per la salute le categorie di pericolo sono 10:
  • tossicità acuta
  • corrosione/irritazione cutanea
  • danni rilevanti/irritazione oculare
  • sensibilizzazione respiratoria e cutanea
  • tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola
  • tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta
  • mutagenicità
  • cancerogenicità
  • tossicità riproduttiva
  • tossicità a seguito di aspirazione
  • Etichettatura e scheda dati di sicurezza

Le etichette costituiscono uno strumento indispensabile per un rapido e sicuro riconoscimento dei pericoli associati all’utilizzo di prodotti chimici.

Il documento si sofferma sui simboli ed indicazioni di pericolo per sostanze e preparati infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, estremamente infiammabili, altamente tossici, pericolosi per l’ambiente, cancerogeni, mutageni e teratogeni.

La scheda di dati di sicurezza (SDS), insieme all’etichetta, è lo strumento principale per reperire le corrette informazioni per conoscere il rischio associato all’utilizzo di prodotti chimici.

Ecco di seguito come è strutturata la scheda:
  • Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
  • Identificazione dei pericoli
  • Composizione/informazioni sugli ingredienti
  • Misure di primo soccorso
  • Misure antincendio
  • Misure in caso di rilascio accidentale
  • Manipolazione e immagazzinamento
  • Controllo dell’esposizione/protezione individuale
  • Proprietà fisiche e chimiche
  • Stabilità e reattività
  • Informazioni tossicologiche
  • Informazioni ecologiche
  • Considerazioni sullo smaltimento
  • Informazioni sul trasporto
  • Informazioni sulla regolamentazione
  • Altre informazioni
  • Obblighi per il datore di lavoro

Il documento si occupa poi della valutazione del rischio chimico.

In base all’esito della valutazione, che consenta di identificare tale rischio come irrilevante o meno per la salute e basso o meno per la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad adottare, oltre alla misure generali di tutela anche delle misure specifiche di prevenzione e protezione (partendo dai dispositivi di protezione collettiva fino ad arrivare ai dispositivi di protezione individuale).

Le misure di prevenzione e protezione

Il documento continua con alcune indicazioni relative agli interventi di prevenzione e protezione, ad esempio riguardo ai criteri di scelta dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)

Al fine di consentire una protezione più generalizzata dal rischio agente chimico, è sempre prioritaria la scelta dei DPC rispetto ai DPI.
Nello specifico, il datore di lavoro deve dotare l’ambiente di dispositivi di protezione collettiva, quali: cappe aspiranti, aspiratori localizzati, oppure attrezzature che possiedano già nella loro meccanica le necessarie tecnologie di sicurezza (ad esempio una macchina da taglio per il marmo equipaggiata con un sistema ad acqua che va ad abbattere l’emissione di polveri).

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

La scelta dei DPI per la protezione da agenti chimici viene fatta in riferimento alle caratteristiche di pericolosità dei
prodotti impiegati. In commercio sono disponibili vari DPI per la protezione delle vie respiratorie:
  • semplici facciali filtranti con filtro a carbone attivo e diversa gradualità di filtrazione dell’aria
  • semimaschere, che coprono bocca e naso, equipaggiate con filtri estraibili di caratteristiche diverse in base al vapore/gas che devono trattenere
  • maschere intere (che coprono anche gli occhi)
  • autorespiratori,nel caso in cui le condizioni ambientali siano tali da richiederlo (ossigeno <19% o inquinanti in concentrazioni molto elevate o con soglia olfattiva molto alta)
  • Informazione e formazione
Per tutti i lavoratori esposti a rischio chimico superiore al livello irrilevante per la salute e/o basso per la sicurezza sono previsti corsi di formazione ed informazione che illustrino:
  • il tipo di prodotti chimici presenti in azienda
  • lo stoccaggio corretto
  • le misure di prevenzione e protezione da adottare
  • le procedure di lavoro in sicurezza
  • i rischi associati con il loro impiego
  • le azioni da eseguire in caso di emergenze (spargimenti accidentali, esplosioni etc.)
  • Sorveglianza sanitaria


Per tutti i lavoratori in cui la valutazione del rischio ha evidenziato un rischio superiore a irrilevante per la salute vengono
attivate le visite di sorveglianza sanitaria ad opera del medico competente, che avranno per legge una periodicità massima annuale.

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